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LEGGE 10 agosto 1948, n. 1148

Aumento dell'indennità di caropane a favore degli assistiti.

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Testo in vigore dal:  26-9-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennità di caropane, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, è elevata a L. 616 mensili.