stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1948, n. 1103

Agevolazioni fiscali per gli atti e i contratti di retrocessione di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite simulatamente trasferiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-9-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le esenzioni fiscali stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti in essere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite dei beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle ostilità, al fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1948

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - - GRASSI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI