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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1102

Determinazioni dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-8-1948 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai membri del Parlamento è corrisposta una indennità mensile di L. 65.000, nonché un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano. La misura di tale diaria sarà stabilita, dagli Uffici di presidenza delle rispettive Camere, tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro del Parlamento.
Le somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.