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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1077

Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-8-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonché dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.
È altresì assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.