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LEGGE 8 agosto 1948, n. 1101

Aumento dell'indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

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Testo in vigore dal:  5-9-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennità di caropane, quali risultano dalla applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e dell'art. 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono aumentati del 150 per cento.