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LEGGE 7 agosto 1948, n. 1056

Proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-1948 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è prorogato al 31 dicembre 1948.
La proroga ha effetto dal 1 agosto 1948.