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LEGGE 13 luglio 1948, n. 1100

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-9-1948 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 ottobre 1948;
"4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 ottobre 1948".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1948

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI