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LEGGE 7 luglio 1948, n. 1093

Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-8-1948 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 per cento.