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LEGGE 29 giugno 1948, n. 803

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1948-1949.

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Testo in vigore dal:  15-7-1948

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La

Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1948

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI