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LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  21-2-1948

Art. 17

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati


Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino a lire ventimila.