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LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29

Norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1993)
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Testo in vigore dal:  7-2-1948

Art. 20


Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.