stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29

Norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1993)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-8-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età))
.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
L'Ufficio elettorale circoscrizionale da immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.