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LEGGE 4 febbraio 1948, n. 25

Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-2-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1


Per la formazione delle liste elettorali in provincia di Bolzano si osservano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.