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LEGGE 23 dicembre 1947, n. 1453

Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1948 al: 15-12-2009
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Art. 1


Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:
1) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 15 gennaio 1925;
2) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;
3) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa della Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;
4) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;
5) ufficiale generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali, ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;
6) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;
7) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.