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LEGGE 3 dicembre 1947, n. 1546

Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1952)
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Testo in vigore dal:  18-1-1948 al: 7-7-1952
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Art. 1


Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.
Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni.