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LEGGE 3 dicembre 1947, n. 1546

Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1952)
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Testo in vigore dal:  8-7-1952
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Art. 1


Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.
Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresì disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale."