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LEGGE 13 novembre 1947, n. 1622

Approvazione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime 28 sessioni, per assicurare l'esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Società delle Nazioni ed all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione del Lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  3-2-1948

Art. 1


Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali adottati a Montreal dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel corso della sua XXIX sessione, il 9 ottobre 1946:
a) Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
b) Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime XXVIII sessioni, per assicurare l'esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resi necessari in seguito alla estinzione della Società delle Nazioni, ed all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.