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LEGGE 29 settembre 1947, n. 1655

Approvazione degli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  17-2-1948

Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 dicembre 1945.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1947

DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciali e di

pagamento stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 dicembre 1945.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - PELLA - TOGNI - MERZAGORA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI