stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1946, n. 478

Modificazione delle formule di giuramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-1-1947 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti degli Enti locali e le persone incaricate di pubbliche funzioni, che siano tenute al giuramento, lo presteranno o lo rinnoveranno secondo le formule stabilite negli articoli seguenti.