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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal:  24-7-1965
aggiornamenti all'articolo

Art. 19



L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

«Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

«Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».
(6) (12) (14)
((18))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nella misura del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 30 ottobre 1953, n. 841 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura dei 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per, cento a carico del dipendente".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nel modificare l'art. 3 della L. 30 ottobre 1953, n. 841, ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 31, comma 1) che "Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente";
-(con l'art. 33, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 marzo 1966.