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LEGGE 12 aprile 1943, n. 455

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi. (043U0455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1961)
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Testo in vigore dal:  29-6-1943

Art. 9



Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennità di cui all'art. 34 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 35 del Regio decreto predetto.