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REGIO DECRETO 15 gennaio 1942, n. 6

Disposizioni per l'attuazione del Libro del Codice civile "Delle obbligazioni" e disposizioni transitorie. (042U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/1942)
Testo in vigore dal:  12-2-1942

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 16, che approva il testo del libro del Codice civile «Delle obbligazioni»;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del libro del Codice civile «Delle obbligazioni», viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX

Atti del Governo, registro 441, foglio 93. - Mancini