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LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  6-10-2011
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Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".