stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 28

((Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((5))
----------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".