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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  15-1-1993
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Art. 105



Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

((Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa))
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Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.