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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  31-1-1979
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Art. 92



Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19))
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((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19))
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((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."