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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2017
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Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
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Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46)

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
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La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

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AGGIORNAMENTO (46)

La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.