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LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari. (041U0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 81

((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274))
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((5))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274))
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((5))


L'insegnante che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purché la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di impiego; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 8 agosto 1991, n. 274 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".