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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2006

Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno. (039U2006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1940 al: 14-11-1963
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Art. 1



Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:

a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtù di altre leggi o perché abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;

b) a esercitare la vigilanza;

1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2° sugli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali;

3° sugli archivi privati.