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LEGGE 1 giugno 1939, n. 1089

Tutela delle cose d'interesse artistico o storico. (039U1089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-1939 al: 10-1-2000
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Art. 1



Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni.