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LEGGE 7 giugno 1934, n. 899

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (034U0899)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1934 al: 30-6-1937
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore.

L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento devo possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.