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LEGGE 12 giugno 1931, n. 774

Approvazione della Convenzione, tra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. (031U0774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  12-7-1931

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma tra l'Italia ed altri Stati il 2 giugno