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LEGGE 1 giugno 1931, n. 990

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1931 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 27 novembre 1930. (031U0990)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  25-8-1931

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221, che proroga al 1° giugno 1931 il modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 27 novembre 1930.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Grandi - Mosconi -

Bottai.
Vista, il Guardasigilli: Rocco.