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LEGGE 28 maggio 1931, n. 656

Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca. (031U0656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1931
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Testo in vigore dal:  1-7-1931

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire nel testo unico, da emanare a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, le disposizioni legislative sulla pesca emanate posteriormente alla entrata in vigore del medesimo Regio decreto-legge, e fino alla pubblicazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Acerbo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.