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LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale. (030U0755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1930, con eccezione degli art. 4, 5, 6 e 7 che entrano in vigore dal 1° luglio 1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1949)
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Testo in vigore dal:  20-6-1930

Art. 4



L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:

1° opere d'irrigazione a servizio di più aziende;

2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di più aziende;
3° strade interpoderali;

4° borgate rurali;

5° fabbricati rurali isolati, quando l'importò di essi superi la somma che sarà indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.