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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1929
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/07/1931.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal:  29-1-1929

Art. 32



Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le traccie del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.