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LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783

Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato. (028U2783)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2002)
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Testo in vigore dal:  21-12-1928

Art. 6



Gli articoli 30, 32, 34, 36, 53 e 77 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 30. - L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

« Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 30 giugno la chiusura dei conti è protratta al 31 luglio successivo ».

« Art. 32. - Sono materia del conto del bilancio:

« 1° le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

« 2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

« 3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine previsto al 2° comma del precedente articolo 30 ».

« Art. 34. - Nel mese di gennaio il Ministro per le finanze presenta al Parlamento:

« 1° il rendiconto generale dell'esercizio scaduto al 30 giugno;

« 2° il bilancio di previsione dell'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

« Se nei termini indicati il Parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso.

« Se la Camera dei deputati è disciolta, i detti documenti sono pubblicati, per riassunto, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita ».

« Art. 36. - Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

« I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

« I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute, oltre tale termine, le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi ».
« Art. 53. - Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.

« L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle Ragionerie centrali.

« Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.

« Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale, le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data ».

« Art. 77. - Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria amministrazione.

« Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale non più tardi del giorno 30 novembre successivo al termine dell'anno finanziario e non più tardi del 31 dicembre il Ministro per le finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto ».