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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1264

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (027U1264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  16-8-1927

Art. 1



Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.