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LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365

Norme per il conferimento dei posti notarili. (026U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 1



I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia. (6)

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;

b-bis) non essere stati dichiarati non idonei
((in cinque precedenti concorsi))
; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità. (9)

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perché richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di età di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610, nel modificare l'art. 4, comma 2 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 26 luglio 1995, n. 328 ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926; n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 66, comma 3) che al fine dell'applicazione della presente modifica, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.