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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1921, n. 556

Che proroga il termine stabilito dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche. (021U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2595 (in G.U. 17/01/1928, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))