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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  26-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 GENNAIO 1994, N. 49))
((51))
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AGGIORNAMENTO (51)

La L. 20 gennaio 1994, n. 49 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".