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LEGGE 17 luglio 1910, n. 516

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno. (010U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1967)
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Testo in vigore dal:  17-8-1910

Art. 1



Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.

La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.