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LEGGE 7 luglio 1907, n. 526

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione. (007U0526)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1919)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  10-8-1907

Art. 1



Le Società cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite, non hanno l'obbligo di pubblicare nel bollettino ufficiale delle Società per azioni gli atti la pubblicazione dei quali è prescritta dal Codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, né sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, di indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.