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LEGGE 7 luglio 1907, n. 429

Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private. (007U0429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di una Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonché la navigazione attraverso lo stretto di Messina.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città, concessa al comune di Cerignola;

b) a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Società delle ferrovie secondarie romane;

c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i RR. decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;

d) a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società concessionaria della ferrovia Iseo-Edolo.

I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto Reale, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.