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LEGGE 8 luglio 1904, n. 351

Provvedimenti pel risorgimento economico della città di Napoli. (004U0351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1904 al: 20-10-1917
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Art. 19



Per la costruzione ed esercizio dell'opera sarà costituito un ente autonomo con statuto da proporsi dal Consiglio comunale di Napoli e da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Questo ente sarà amministrato da un Consiglio generale composto dal sindaco di Napoli presidente, dal direttore generale del Banco, dallo avvocato erariale capo, dallo ispettore compartimentale del Genio civile, dal direttore della scuola di applicazione degli ingegneri, tutti di Napoli, e dal direttore delle opere pubbliche municipali, non che da due membri eletti dal Consiglio comunale fuori dei suoi componenti, e da tre membri nominati dal Ministro dell'interno di concerto coi Ministeri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

I membri del Consiglio generale eletti dal Comune, nominati da Ministero dell'interno, durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati. Le loro funzioni sono gratuite. Per quei membri che hanno dimora fuori la Provincia di Napoli il regolamento provvederà per le indennità di trasferta e di residenza.

Le convocazioni del Consiglio generale saranno determinate dal regolamento.