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LEGGE 14 febbraio 1904, n. 36

Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati. (004U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-3-1904 al: 4-4-1904
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Art. 1



Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

Può essere consentita dal Tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal Regolamento.

Il direttore di un manicomio può, sotto la sua responsabilità, autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediatamente notizia al procuratore del Re e all'Autorità di pubblica sicurezza.