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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal:  6-8-1890

Art. 55



Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.