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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal:  5-3-1924
aggiornamenti all'articolo

Art. 36



Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per sé stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.
(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".