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LEGGE 2 luglio 1890, n. 6930

Con la quale si provvede a che le spese fatte con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, siano fatte da ora innanzi mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire 500 fruttanti l'interesse del 4 %. (090U6930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))