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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
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Testo in vigore dal:  1-1-1870

Art. 32



Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione: Fondo per le spese impreviste.

Per gli effetti di questa disposizione, nella Legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

La prelevazione delle somme dal fondo di riserva, e la loro inscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, sarà fatta per Decreti del Ministro delle Finanze, registrati alla Corte dei conti.

La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguirà per Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi Decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere convertiti in Legge.

Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per Legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per Legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.